Trasparenza PDF Stampa E-mail

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129,

modificata nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34

("Decreto Crescita" convertito L. 28/06/ 2019 n. 58) ha disposto in modo permanente

alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli Enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla

Circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2019.

La normativa vigente stabilisce che le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni sono tenute a pubblicare

nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,

in denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro) ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono: pubbliche amministrazioni; società controllate da PA;

società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato

con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

Il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso

dell'anno precedente. Rientrano nei contributi ricevuti da "pubblicare" anche le somme derivanti dal 5 per mille.

Alla luce di ciò, riepilogando, gli ETS (Associazioni, Onlus, Fondazioni) che hanno ricevuto nell'anno precedente

contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille,

sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

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