Trasparenza |
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La Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita" convertito L. 28/06/ 2019 n. 58) ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli Enti non profit. Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2019. La normativa vigente stabilisce che le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro) ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono: pubbliche amministrazioni; società controllate da PA; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2017). Il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell'anno precedente. Rientrano nei contributi ricevuti da "pubblicare" anche le somme derivanti dal 5 per mille. Alla luce di ciò, riepilogando, gli ETS (Associazioni, Onlus, Fondazioni) che hanno ricevuto nell'anno precedente contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno dell'anno successivo. |